STATUTO
DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
Art. 1
È costituita una associazione denominata “Ci metto il naso!” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Art. 2
L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’associazione, ai sensi del D.Lgs. n. 460/’97, persegue finalità di assistenza sociale e sociosanitaria in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare riguardo a persone malate, attraverso la terapia del sorriso, nella consapevolezza del valore terapeutico del ridere a livello psico-fisico, quale efficace metodologia d’intervento per il superamento di traumi e blocchi psicologici, come misura per la riduzione dell’utilizzo di farmaci, come mezzo efficace per favorire il recupero dell’autostima e della fiducia negli altri, allontanando le insidie che si celano dietro ad ogni situazione di sofferenza.
L’Associazione persegue le proprie finalità tramite:
- utilizzo di tecniche di intrattenimento e di sorriso terapia, per la quale l’Associazione fornisce adeguata formazione agli operatori, svolgendo l’attività a beneficio di persone svantaggiate che si trovino in contesti di disagio sociale o fisico, quali ospedali, case di riposo, case di cura, case famiglia, centri diurni, carceri, centri di accoglienza e centri di riabilitazione psico-fisica nonché mediante la clown-terapia per malati in terapia domiciliare;
- Interventi di Clownterapia, Comicoterapia, Fiabaterapia, Arte per la terapia, Teatro, Pedagogia del Circo Sociale e della Crescita Personale, nelle case di riposo per anziani, nelle comunità di recupero di tossicodipendenti, nei centri di accoglienza per extra-comunitari, nelle carceri, negli orfanotrofi ed ovunque vi siano persone abbandonate e disorientate;
- interventi ed attività, anche all’interno di istituti scolastici di ogni ordine e grado, miranti all’assistenza di minori svantaggiati in ragione di condizioni personali, familiari o sociali, anche con finalità di integrazione di minori di minoranze etniche, nonché mediante l’organizzazione di laboratori di clown-terapia di minori a rischio per situazioni e fenomeni di disagio;
- attività di aiuti umanitari nei Paesi in via di sviluppo e attività di beneficienza, anche mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con l’utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all’art. 10 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, con particolare riguardo a quelli di assistenza sociale e sociosanitaria mediante terapia del sorriso e clown-terapia.
L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico, relativamente alla clown-terapia, alla fiaba terapia, alla ludoterapia e al valore terapeutico del sorriso per la rimozione del disagio sociale e psicologico, anche mediante seminari e convegni nonché mediante pubblicazioni in cartaceo e multimediali.
L’Associazione collabora altresì con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.
È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
L’associazione ha sede in Roma.
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione può aprire sedi operative in Italia o all’estero. La variazione di sede all’interno dello stesso comune può essere disposta con delibera del consiglio direttivo.
PATRIMONIO
Art. 4
Il patrimonio è formato:
-dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
-dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
-da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
-da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.
ASSOCIATI
Art. 5
Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.
Gli Associati si dividono in: Fondatori, Ordinari e Onorari.
Sono soci fondatori coloro i quali hanno costituito l’Associazione.
Sono soci Ordinari tutti coloro che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Onorari coloro i quali vengono dichiarati tali dal Consiglio direttivo per meriti acquisiti all’interno dell’Associazione o perché personalità illustri nei campi di interesse dell’Associazione.
All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
L’ esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
Art. 7
Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).
ASSEMBLEA
Art. 8
Gli associati formano l’assemblea.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’assemblea si radunerà almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Spetta all’assemblea deliberare in merito:
– all’approvazione del bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio preventivo;
– alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;
– alla nomina dell’eventuale Collegio dei Revisori;
– all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
– allo scioglimento dell’Associazione;
– ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
L’assemblea è convocata mediante avviso scritto o email contenente il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
AMMINISTRAZIONE
Art. 9
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, scelti tra i soci. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con i nominativi che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione; i membri sostituiti dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura dell’eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o email contenente il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di email inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
PRESIDENTE
Art. 10
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 11
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
BILANCIO
Art. 12
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre l’eventuale bilancio preventivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 13
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
NORMA DI CHIUSURA
Art. 14
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.